Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Indicazioni per lo studente

La Legge 12 ottobre 1993, n. 413, relativa alle "Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale", recita che "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art. 2), e che "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art. 3 comma 2).

Gli studenti della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Genova che desiderano dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale lo possono fare in qualsiasi momento del percorso universitario, utilizzando il modulo allegato. Il modulo deve essere compilato in duplice copia e trasmesso in originale o consegnato al Coordinatore del Corso di Laurea, presso la Presidenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Via Leon Battista Alberti 6, 16132 Genova. Delle due copie, una sarà acquisita agli atti, mentre l'altra, timbrata e/o controfirmata, verrà restituita all'obiettore.

Riferimenti

Legge n° 413 del 12 Ottobre 1993 (in formato PDF)

Facsimile dichiarazione studenti (in formato DOC)

Ultimo aggiornamento 14 Agosto 2017